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DESCRIZIONE
Per l'art. 159 del codice civile, il regime patrimoniale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.
COME FARE
La comunione legale
Costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali, i proventi dell'attività separata dei coniugi, le aziende costituite e gestite dopo il matrimonio; ciò che rimane è diviso tra i coniugi.
Non costituiscono al contrario oggetto della comunione tra gli altri: i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento, i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
La separazione dei beni
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere fatta tramite dichiarazione verbale all'Ufficiale di stato civile al momento del matrimonio.
Nel caso di rito religioso la dichiarazione va fatta al parroco.
DOVE ANDARE
(a seconda dei casi)
Parroco
Municipio - Ufficio Stato Civile Telefono: 800 251201 - 0424 692695
Notaio
INFORMAZIONI
La scelta del cambiamento di regime patrimoniale che avvenga successivamente al matrimonio va effettuata per atto stipulato in presenza di un notaio.
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